Si viene iscritti nei SIC nel momento in cui un soggetto richiede ad un’istituto di credito un mutuo oppure un prestito. E’ proprio in questo momento che la banca sottopone al cliente un'informativa sul trattamento dei dati personali, attraverso la quale rilascia il consenso alla trasmissione delle informazioni creditizie positive ai Sic.
Le informazioni negative che riguardano situazioni di mancati o ritardati pagamenti, sono invece fronite agli istituti di credito a prescindere dall’avvenuto consenso da parte del cliente interessato.
In base a quanto riporta il Codice deontologico dei Sic, le informazioni inerenti il primo ritardo di pagamento, potranno essere trasmesse ai SIC soltanto dopo che siano trascorsi minimo 120 giorni dal giorno di scadenza del pagamento, o nell’ipotesi di mancato pagamento di almeno quattro rate mensili non regolate. Nell’ipotesi di sistema con informazioni sia positive sia negative, il termine è di sessanta giorni o nell’ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate mensili. L’istituto di credito ha il dovere di avvertire il cliente che le medesime informazioni saranno registrate nei Sic con un preavviso di quindici giorni rispetto al giorno in cui i dati saranno resi disponibili.