Verrà inoltre applicata riguardo la rinegoziazine del mutuo una nuova rata, calcolando il tasso di interesse medio dell'anno 2006.
La differenza tra le due rate, nate grazie alla rinegoziazione del mutuo, verrà addebitata sul un conto di finanziamento accessorio, con una maggiorazione dello spread del 0.50.
Non saranno necessarie, in caso di rinegoziazione del mutuo, ulteriori garanzie, se non quelle riferite al mutuo iniziale, cosi come previsto nel dossier presentato dal Governo Italiano.
La quasi totalità delle banche, hanno accettato l’accordo che consente alle famiglie italiane di rinegoziare il mutuo stipulato prima del 29 maggio 2008.
Per coloro che fanno richiesta di rinegoziare il mutuo casa non vi è più l’obbligo di sostenere alcuna spesa per il notaio, i soli costi derivano dalla spese cosidette vive .
Ciò e quanto stabilito dalla bozza d'intesa tra il Consiglio nazionale del notariato e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per chi fa ausilio alla rinegoziazione convenzionata. Possono beneficiare dell’intesa sopracitata, solo coloro che hanno stipulato mutui per acquisto, ristrutturazione e costruzione della casa princípale entro il 30 giugno dell’anno 2008.
In relazione al subentrato protocollo d'intesa tra Abi e Ministero dell'Economia e delle Finanze vi è inoltre la possibilità di fissare l'importo delle rate dei mutui a tasso variabíle, applicando alle medesimi rate il tasso di interesse medio dell’anno 2006. Ne deriva che l’importo della rata da pagare sarà quello riferibile all'importo di due anni fa, mentre la differenza tra l'ammontare attuale e quello della rinegoziazione sarà addebitata su un conto accessorio. Su tale conto accessorio si applicherà un tasso pari all'Irs a dieci anni, comprensivo di uno spread dello 0,5%. Nell’ipotesi per la quale i tassi dovessero aumentare, la durata del finanziamento sarà prolungata.
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