La larga risonanza data dal legislatore alla nuova norma che riguarda la portabilità dei mutui è una buona occasione per soffermarsi su quelle che possono essere le conseguenze in merito alla detrazione Irpef del 19% degli interessi passivi.
Sono tre le fattispecie che si possono configurare: semplice portabilità o rinegoziazione del mutuo; rinegoziazione del mutuo originario con contrazione di un mutuo di importo superiore; rinegoziazione del mutuo originario e contemporaneo impegno del maggior importo del nuovo mutuo per una ulteriore acquisizione o intervento.
Tale casistica inoltre permette di affrontare una situazione specifica, sempre maggiormente diffusa allo stato attuale atteso la crescita dei rispettivi costi da sostenere, relativi il ricorso al mutuo non soltanto per l'acquisto della prima casa, ma ciò che riguarda anche la ristrutturazione casa eseguita prima del trasferimento della dimora abituale, situazione che può verificarsi attraverso due separati mutui, ma anche optando ad un mutuo misto.
In tema di portabilità del mutuo, sia in relazione all’acquisto che in relazione alla costruzione, grandi difficoltà in merito alla detrazione non emergono. Nello specifico, all’atto in cui il contribuente sceglie di rivolgersi a un’altra banca, restando ferme le condizioni del vecchio mutuo e in particolare la somma residua ancora da restituire, niente cambia in relazione alle prerogative richieste dall’erario per la detrazione.
Si prosegue quindi a parlare sempre di un mutuo ipotecario per la prima casa, i requisiti soggettivi connessi alla proprietarià dell'immobile e all’intestazione del mutuo rimangono e tra l’altro è invariato anche il rapporto di detrazione, in pratica simile sia per i mutui stipulati per l'acquisto che quelli indirizzati alla costruzione della casa principale in virtù di certune prassi normative.