Allo stesso modo in merito alla conservazione della stessa detrazione si arriva anche nell’ipotesi della rinegoziazione del mutuo residuale con un nuovo mutuo di importo pari alla residua quota di capitale da restituire in rimborso, aumentata dell'importo relativo alle clausole di indicizzazione.
In tale caso, infatti, in base alla normativa citata dall’art. 15, c. 1, lett. b del Tuir per quanto inerente l'acquisto e in virtù dell'interpretazione della risoluzione n. 390 del 2007 nell’ipotesi della costruzione o ristrutturazione, per il contribuente resta inalterato il diritto alla detrazione, da esporre nella dichiarazione che è pari alle percentuali di detrazione del mutuo originario, come fissato dalla risoluzione n. 328 del 2007.
La richiamata risoluzione n. 390 del 2007, inoltre, è importante per affrontare il secondo problema citato in premessa, ovvero la modalità di detrazione nell’ipotesi in cui sia eseguita una rinegoziazione per una somma maggiore all'ammontare residuo del mutuo originario.
L'amministrazione finanziaria con il predetto documento di prassi ha promosso un nuovo principio, al di là del fermo tenore letterale della norma e fissando che la detrazione continua ad esserci in relazione agli interessi passivi, nella misura proporzionalmente pari alla quota di mutuo indirizzata alla rinegoziazione del residuo del mutuo originario, cosa, tra l’altro, ribadita a conferma anche dalla risoluzione n. 57 del 2008 e dalla circolare n. 34 del 2008.
Considerando l’aspetto sostaziale, occorre, quindi, confrontare la somma residua del mutuo originario e rapportarlo all'importo del nuovo mutuo relativo alla rinegoziazione.
La percentuale così ottenuta rappresenta l'ammontare degli interessi certificati in relazione al nuovo mutuo che potrà essere prese un considerazione ai fini della detrazione.
Accertato così l'ammontare degli interessi utili del nuovo mutuo, considerati per intero se la rinegoziazione avviene per un importo pari al residuo del mutuo originario, oppure, nell’ipotesi di nuovo mutuo eccedente il residuo, ottenuti in misura percentuale, occorrerà inoltre tenere presente che la rinegoziazione non incide in termini di proporzionalità di detrazione connessa al mutuo originario e sará, quindi, solo in ragione di tale ultima proporzione che il contribuente accerterà l'ammontare di interessi sui quali determinare la detrazione.
L'ultima ipotesi , invece, rientra fra i casi alquanto particolari . Nello specifico, in una situazione di portabilità o dell'intento di rinegoziare, si pensa di contrarre un mutuo di importo superiore ad uno scopo prefissato, ovvero impiegare l'importo eccedente per acquisire una nuova parte dell'immobile o per effettuare nuovi lavori di costruzione o ristrutturazione.
In tale caso, sulla scorta di quanto fissato con la risoluzione n. 328 del 2007, se per la quota di mutuo che rinegozia il mutuo originario si considerano le regole indicate in precedenza, per la parte di mutuo relativo al nuovo utilizzo si prendono a base le regole tipiche del mutuo originario, in sostanza si dovrà rapportare la somma del mutuo con quello realmente impiegato.
A titolo esemplificativo e a chiarimento di quanto sopra esposto si indicano i seguenti casi: esempio A) Si consideri un mutuo contrattato per duecentomila euro che viene impiegato per l’aquisto o per i lavori per una somma di centocinquantamila euro, per un rapporto pari al settacinque per cento. Gli interessi certificati dovranno qundi essere determinati nella misura del settatacinque per cento.
Da ciò ne deriva che nel caso che gli interessi dovessero essere pari a quattromila euro, ai fini della relativa detrazione si dovrà prendere in considerazione soltanto la cifra di tremila euro.
Esempio B) Sulla scorta dell’esempio a), poniamo il caso che l’importo residuo del mutuo da rimborsare pari a ottantamila euro; ( caso 1: nuovo mutuo contratto per la rinegoziazione pari a ottantamila euro); (caso 2: nuovo mutuo contratto per la rinegoziazione pari a centomila euro). Nella prima circostanza ipotizzata, il nuovo mutuo è utilizzato al 100% per rinegoziare. Gli interessi certificati in ragione al nuovo mutuo, dunque, sono considerati interamente per la detrazione.
Tuttavia, occorre tener conto della percentuale di detrazione del mutuo originario ovvero il settacinque per cento.
Ciò significa che nel caso per il nuovo mutuo saranno certificati interessi pari a duemila euro, soltanto millecinquecento euro saranno considerati ai fini della detrazione. Tenendo conto del secondo caso, il nuovo mutuo viene utilizzato per la rinegoziazione nella soglia dell'ottanta per cento. I relativi interessi, perciò, dovranno essere considerati in base a tale percentuale. Se gli interessi sono pari a duemila euro, si potranno considerare milleseicento euro, riferibili alla rinegoziazione.
Ad ogni modo, resta inalterata la percentuale di detrazione del mutuo originario.
Ne deriva che gli interessi di milleseicento euro devono essere inoltre proporzionati per il settantacinque per cento e soltanto l'importo di milleduecento euro darà diritto alla detrazione.
Esempio C) Prendiamo in considerazione il caso 2 dell'esempio b), chiarendo che la quota di mutuo eccedente l'importo residuo, ovvero ventimila euro, che rappresenta la differenza tra centomila “nuovo mutuo” e ottantamila euro “residuo vecchio mutuo”, sia predestinata ad altro impiego come l’acquisto di altra parte dell’abitazione principale o per altre tipologie di lavori.
In base la risoluzione n. 328 del 2007, in relazione alla quota eccedente di ventimila euro, dovrà esaminare il relativo impiego per calcolare l'importo di detrazione. In particolare: per gli interessi riconducibili ai primi ottantamila euro, utilzzati per la rinegoziazione del residuo del mutuo originario, la detrazione resta ferma nella misura del settantacinque per cento, per gli interessi riconducibili agli ulterioriori ventimila euro, occorre accetarne l'impiego.
Se nel caso per l'acquisto di una nuova parte dell’immobile sono stati necessari costi per diciottomila euro, la detrazione spetterà nella misura del novanta per cento.