La proposta di rinegoziazione del mutuo, da inviare a modi legenda comprensiva di data, deve menzionare in maniera evidente e puntuale le differenti possibilità alle quali il cliente interessato può ricorrere in tema di mutui, precisando che il mutuatario può beneficiare altresì non solo di una sola possibilità prevista dal decreto ma anche di alcune delle altre previste.
La proposta per rinegoziare il mutuo deve contenere inoltre le specifiche dell'offerta di rinegoziazione, enunciata a norma dell'articolo 3 del decreto legge n. 93/2008, in rapporto al contratto in corso con il mutuatario, comprendendo dati che permettono al mutuatario di vagliare gli esiti della rinegoziazione nella logica della riduzione della cifra delle rate nonché gli eventuali sviluppi sulla durata del mutuo in prospettiva della mutazione dei tassi di interesse.
L'accoglimento della proposta di rinegoziazione di un mutuo con la quale il mutuatario afferma di far ricorso ai requisiti per il proprio passaggio alla rinegoziazione del mutuo, viene trasmessa dal mutuatario all’istituto di credito oppure all'intermediario.
L'adesione della proposta di rinegoziazione del mutuo garantisce la riduzione della cifra delle rate del mutuo da versare a far data quanto meno dalla terza mensilità successiva al mese di comunicazione dell'accoglimento della proposta stessa, limitatamente alle rate del mutuo in scadenza susseguente la data del primo gennaio 2009.