Rinegoziazione, surrogazione e trasferimento del mutuo.
Per quali tipologia di mutuo è prevista la possibilità di rinegoziazione?
Rientrano tra le tipologie oggetto di rinegoziazione, per effetto dell'articolo 3 del D.L. n. 93/2008, i mutui a tasso variabile e a rata variabile per l’intero periodo di durata del mutuo, sottoscritti o accollati, anche a seguito di suddivisione, entro la data del 28 maggio 2008, finalizzati ad acquistare, costruire, ristrutturare l’abitazione principale ed elargiti da istituto di credito e intermediari.
La rinegoziazione garantisce la diminuzione della cifra delle rate del mutuo ad un importo uguale a quello della rata che si raggiunge attribuendo all'importo iniziale del mutuo il tasso di interesse che risulta dalla media aritmetica dei tassi impiegati in virtù del contratto nell'anno 2006. La cifra della rata determinato in tal modo resta fisso per l’intera durata del mutuo. In sostanza l'importo della rata di mutuo verrà ridotto ad un totale uguale a quello della rata media riferita all’annualità 2006 e resterà fisso per l’intero periodo della durata del mutuo.