Requisiti per usufruire detrazione prima casa

mutui newsPer poter usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa è essenziale che l'acquisto sia relativo ad una casa abitativa non di lusso. Per accertare se una casa è catalogata come abitazione di lusso, bisogna fare riferimento ai principi indicati dal decreto del ministro del Lavori Pubblici datato 2 agosto 1969 ( G.U. n. 218 del 27.8.1969). Una volta preso atto del fatto che  l'abitazione si considera non di lusso, gli aiuti fiscali saranno usufruibile a di là della categoria catastale della casa, soltanto con l’esistenza di precise condizioni.

In particolare:
A) la casa deve essere situata nel Comune dove ha la residenza l'acquirente oppure nel Comune nel quale esso  vuole tuttavia fissarla entro diciotto mesi dalla stipula, o altrimenti ancora  nel Comune dove colui che acquista casa esercita la propria attività principale. Per quando riguarda il personale delle Forze di Polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale) e delle Forze Armate (Esercito, Aeronautica, Marina Militare) non vige la condizione della residenza nel Comune dove è situata la casa acquistata con le agevolazioni fiscali per la prima casa. Per quanto concerne i cittadini italiani che sono residenti all'estero (iscritti all'AIRE) deve trattarsi di prima abitazione posseduta nel territorio italiano;
B) colui che acquista l’abitazione da adibire a prima casa non deve essere titolare unico o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di altro immobile di abita­zione nel territorio del Comune dove è situata la casa da acquistare;
C) colui che acquista casa per adibirla ad abitazione principale non deve essere titolare neanche per quote oppure in comunione legale - su l’intero territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata anche dal coniuge beneficiando delle agevolazioni per l'acquisto della prima abitazione.
Le condizioni di cui alle lettere B) e C) e il compito di fissare la residenza, entro diciotto mesi, da parte di chi acquista la prima casa o quella che la adibisce ad abitazione principale, che non risiede nel Comune dove è ubicato l'immobile da comprare, devono essere attestate grazie ad opportuna dichiarazione da allegare nell'atto di acquisto. Se in caso di errore, nell'atto di compravendita le citate dichiarazioni sono state omesse, c’è l’opportunità di sopperire mediante un determinato o specifico atto integrativo, compilato in base le stesse formalità giuridiche del precedente, in cui asserire la presenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per fruire delle detrazioni fiscali. Con l’esistenza dei requisiti sopra indicati  l'agevolazione per la prima casa compete anche nel caso in cui l’abitazione viene acquistata da un minore non emancipato oppure da altre persone incapaci, come gli interdetti e gli inabilitati.