Portabilità mutui senza spese.

portabilità mutuiPortabilità e sostituzione mutui: ecco il deterrente per far fronte all'aumento indiscriminato dei tassi sui mutui registrati nel 2008.
A tal proposito il governo è intervenuto per fronteggiare il progressivo aumento della rata del mutuo sia con la previsione della così detta portabilità dei mutui a costo zero, sia attraverso l'opportunità della postergazione delle rate di mutuo.

Nonostante  fino agli ultimi mesi dell'anno 2008, sembrava insormontabile la soglia dell'esecuzione fattiva della manovra governativa per la portabilità dei mutui senza spese, poiché ci si trovava difronte  a regole che non potevano essere imposte. Nonostante l'attuazione prevista dal decreto per la possibilità di sostituire il muto nel dicembre 2008, l'Autorità antitrust aveva avviato dieci istruttorie nei confronti di alcuni istituti di credito per pratiche commerciali scorrette nell'attuazione delle normativa sulla portabilità dei mutui. Questo è ciò che ha stabilito la legge Bersani che ha previsto la possibilità di richiedere la sostituzione del mutuo per ogni cliente di una banca che ha già in essere un mutuo  con un'altro mutuo senza spese e meno oneroso.  Le più importanti banche sembrerebbero includere oneri aggiuntivi per il passaggio del mutuo dal una banca all'altra e successivamente delle denunce fatte nel 2008 dalle associazioni di consumatori, molte persone rinuncerebbe a cambiare mutuo proprio a causa dei costi del mutuo alti. E' appena il caso di fare riferimento alle normativa che ha trovato l'inizio nel D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (c.d. decreto Bersani) denominato "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" convertito successivamente con apporto di modifiche nella legge n. 40/2007. All'art. 8 della legge n. 40/2007, viene introdotta la possibilità nell'ipotesi di mutuo, apertura di credito od altre tipologie di contratti di finanziamento proposti da intermediari bancari e finanziari che le parti si accordassero sulla surrogazione del mutuo nel rispetto dei diritti del creditore. La surrogazione dei mutui non comporta alcun tipo di spesa, ovvero senza alcuna commissione aggiuntiva.
Va osservato che la norma prevede che nel caso di surrogazione del mutuo, il mutuante surrogato prende il posto nel mutuante surrogante anche sotto il punto di vista delle garanzie accessorie, garanzie personali e garanzie reali, al credito surrogato.  L'annotazione di surrogazione del mutuo può essere richiesta al conservatore in mancanza di ogni formalità, corredando copia autentica dell'atto di surrogazione sottoscritto per atto pubblico oppure per scrittura privata. Inoltre, la norma stabilisce che possa essere fissato a beneficio del debitore un limite senza che gli si venga negato la possibilità della facoltà di surroga del mutuo.
D'altra parte, in maniera edittale la normativa afferma che non è valido qualsiasi patto, anche se fissato in un tempo postergato alla sottoscrizione del contratto del mutuo, con il quale si impedisca oppure si renda gravoso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione del mutuo, stabilito  dalla normativa. L'invadilità del patto non determina la nullità del contratto.
L'estesa garanzia fissata sotto il punto di vista formale dalla legge n. 40/2007 è stata ancor di più  resa efficace attraverso la legge n. 447/2007 (legge finanziaria 2008) successivamente i tre maxi emendamenti. La finanziaria 2008 in riguardo alla surroga del mutuo sottolinea che la legge n. 447/2007 ha l'obbiettivo di "favorire lo sviluppo e la competitività del mercato finanziario, dei beni e dei servizi, anche mediante la facilitazione della circolazione giuridica dei mutui ipotecali degli immobili su cui gravano le relative ipoteche, tenuto conto delle rilevanti conseguenze per le entrate finanziarie dello Stato e per l'allargamento delle opportunità di opzione dei consumatori.